Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2021
Ultima modifica 25 novembre 2022
Il presupposto impositivo dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Si considerano “pertinenza” dell’abitazione principale solo gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 limitatamente ad una unità immobiliare per ogni categoria catastale.
SCADENZE:
- ACCONTO: entro il 16 giugno 2021,
- SALDO: entro il 16 dicembre 2021,
Il Consiglio Comunale ha approvato in data 19.04.2021 – delibera n. 10 – le aliquote per l’anno 2021, così come sottoindicato:
5,60 per mille |
Per le abitazioni principali (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (solo 1 pertinenza per tipo C/2, C/6 e C/7 – alle eccedenze si applica l’aliquota base del 7,6 per mille). |
0,00 per mille |
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7,60 per mille |
ALIQUOTA ORDINARIA
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Resta invariata la modalità di versamento mediante compilazione del modello F24 - COD.ENTE: G238
Modalità di calcolo:
Per ottenere la base imponibile, le rendite catastali vanno rivalutate del 5% (L. 662/96), come per l’ICI e successivamente moltiplicate per i nuovi moltiplicatori (M), sotto riportati:
Fabbricati |
Abitazioni Cat.A (escluso A/10) e pertinenze cat. C/2, C/6 e C/7 |
M = 160 |
Cod. tributo: 3912 |
Fabbricati |
Immobili Cat. A (escluso A/10) e pertinenze cat. C/2, C/6 e C/7 – non destinati ad abitazione principale |
M = 160 |
Cod. tributo: 3918 |
Fabbricati |
Per uffici e studi cat. A/10 |
M = 80 |
Cod. tributo: 3918 |
Fabbricati |
Per immobili cat. B, C/3, C/4 |
M = 140 |
Cod. tributo: 3918 |
Fabbricati |
Per immobili Cat. D/5 |
M = 80 |
Cod. tributo: 3925 (Stato) |
Fabbricati |
Per immobili Cat. D (escluso D/5) |
M = 65 |
Cod. tributo: 3925 (Stato) |
Fabbricati |
Per immobili Cat. C/1 |
M = 55 |
Cod. tributo: 3918 |
Aree edificabili |
Valori approvati con atto consiliare n° 28 del 20.06.2007 |
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Cod. tributo: 3916 |
- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: ammonta a €. 200,00/annue fino a concorrenza dell’importo dovuto. Spetta in parti uguali ai possessori che hanno destinato l’immobile a loro abitazione principale – indipendentemente dalla quota di possesso - e per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione.
La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. n° 42/2004;
- per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito. I requisiti per beneficiare della riduzione sono indicati all’art. 13, co. 3, lett. Oa) del D.L. 06.12.2011, n. 201;
Si applica infine la riduzione del 25% dell’imposta per le unità immobiliari locate a canone concordato. Si ricorda l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per comunicare tale destinazione dell’immobile.
Novita’ 2020:
Si richiama l’attenzione sulla nuova definizione di “fabbricato” introdotta dal comma 741, lett. a) della L. 160/2019, che così dispone:
“per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.
E’ considerata “abitazione principale” la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
Novita’ 2021:
La Legge 178 del 30.12.2020 ha introdotto delle agevolazioni per i pensionati residenti all’estero. Dal 2021 è ridotta della metà l’IMU dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. L’interessato deve presentare entro il 30.06.2022 all’ufficio tributi apposita dichiarazione IMU per comunicare l’applicazione dell’agevolazione.
Si comunica che l’IMU è un tributo dovuto in AUTOLIQUIDAZIONE, ossia ciascun contribuente è tenuto al calcolo ed al versamento nella misura corretta.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio tributi durante il seguente orario: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 – Tel. 0432-661921 – E-mail: tributi@comune.pagnacco.ud.it